Si rende disponibile in allegato la proposta di disciplinare tipo per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura redatta dall'Oice, finalizzata a supportare le stazioni appaltanti nella transizione dal vecchio al nuovo Codice dei contratti pubblici, che ha acquisito piena efficacia a decorrere da sabato scorso.
L'Oice ha ritenuto opportuno elaborare la proposta di disciplinare tipo per fornire a stazioni appaltanti e operatori economici alcune indicazioni in merito alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura che, in ragione del mancato recepimento delle Linee guida n. 1 da parte del nuovo Codice e dei relativi allegati, si trovano ad oggi privi di disciplina specifica.
A tal fine, l'Oice ha preso quale base di riferimento il bando tipo Anac n. 1, nella versione elaborata dall'Autorità anticorruzione a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 36/2023 che, a seguito di consultazione pubblica, è attualmente in fase di definizione.
Al testo del bando tipo n. 1 - aggiornato dunque alle principali novità apportate dal nuovo Codice appalti - sono state apportate dall'Oice modificazioni e integrazioni che tengono conto delle specificità del settore dei servizi di ingegneria e architettura, riprendendo alcune disposizioni contenute nel bando tipo n. 3 e nelle Linee guida n. 1.
Il testo redatto dall'Oice è finalizzato altresì a supportare l'Anac nell'opera di aggiornamento del bando tipo n. 3 che, come riferito dalla stessa Autorità, sarà portata a termine a breve.
Tra le modifiche proposte dall'Oice, si segnala in particolare la sostituzione del riferimento temporale stabilito dal nuovo Codice per la dimostrazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale da tre anni (attualmente previsto dall'art. 100, comma 11), rispettivamente, ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi per il fatturato globale e all'ultimo decennio per i servizi analoghi.
Tale scelta si giustifica sia in ragione dell'ampia discrezionalità riconosciuta alle stazioni appaltanti nell'individuazione dei requisiti di partecipazione, nell'ambito della quale deve ritenersi sussistente la facoltà, in capo alle stesse, di prevedere requisiti di partecipazione meno rigorosi di quelli stabiliti dalla legge, sia in ragione dell'esigenza di favorire la partecipazione alle gare di un numero maggiore di operatori economici, specialmente di micro, piccole e medie imprese.
L'Oice ha inoltre ritenuto opportuno reintrodurre il requisito di capacità economica e finanziaria alternativo al fatturato, precedentemente previsto dalle Linee guida Anac n. 1 e dal Bando tipo n. 3, della copertura assicurativa contro i rischi professionali, scomparsa nel nuovo Codice dei contratti pubblici.
Al riguardo, l'Oice ha altresì precisato i limiti dei massimali richiedibili riprendendo quelli tradizionalmente previsti dall'art. 11 del D.lgs. 163/2006 (fino al 10% dell'importo dei lavori progettati, fino ad un massimo di 1 milione di euro, per i lavori di importo inferiore alla soglia UE e fino al 20%, entro il limite massimo di 2,5 milioni, per i lavori di importo superiore alla soglia UE). (S.S.)