L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato sul proprio sito, nella sezione dedicata resa disponibile al seguente link, alcune nuove FAQ relative alla patente a crediti.
Di particolare interesse risulta la FAQ n. 32, con la quale sono fornite alcune indicazioni in merito all'ambito di applicazione dell'obbligo della patente a crediti che in parte rispondono al quesito presentato dall'OICE lo scorso 17 ottobre 2024, tuttora in attesa di riscontro.
In particolare, nella FAQ n. 32 si chiedeva se potessero qualificarsi quali "prestazioni di natura intellettuale" - pertanto escluse dal perimetro applicativo dell'obbligo ai sensi dell'art. 29, comma 19 del DL n. 19/2024 - le seguenti attività:
• direzione lavori;
• direzione operativa dei lavori;
• coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
• analisi energetiche, acustiche, igrotermiche;
• rilievi architettonici e strutturali;
• rilievi topografici;
• tracciamenti in cantiere;
• monitoraggio ambientale e geotecnico con installazione di assestimetri a piastra, inclinometri ecc.;
• prove di laboratorio;
• collaudo in corso d'opera, verifica e controlli strumentali e manuali in cantiere assieme alle figure degli assistenti.
Il quesito attiene dunque, oltre alle prestazioni di direzione lavori, CSE e collaudo, anche ad alcune attività propedeutiche alla progettazione, che sono oggetto della richiesta di chiarimento presentata dall'OICE (ove si faceva riferimento altresì a indagini geologiche, geotecniche e topografiche in cantiere, nonché alle prove tecniche sui materiali, come ad esempio i carotaggi per il calcestruzzo).
L'INL, con la FAQ in commento, ha evidenziato che le attività sopra elencate devono essere considerate quali "prestazioni di natura intellettuale" in quanto, come chiarito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4806 del 18 luglio 2020, costituiscono "ideazione di soluzioni o elaborazione di pareri, prevalenti nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all'organizzazione di mezzi e risorse".
Il parere dell'Ispettorato è pertanto in linea con la tesi sviluppata dall'OICE nella richiesta di parere inviata a ottobre scorso, dove si evidenziava che l'esclusione di tali attività dall'ambito di applicazione dell'obbligo della patente a crediti risultava coerente con la Circolare INL n. 4 del 23 settembre 2024, ove si chiariva che non sono tenuti al possesso della patente a punti "ingegneri, architetti, geometri ecc.", per tali dovendosi intendere non solo le persone fisiche, ma anche le organizzazioni societarie che, avvalendosi di dette professionalità, rendono ai committenti prestazioni di natura intellettuale nell'ambito dell'ingegneria e dell'architettura.
Sotto il profilo oggettivo, secondo l'OICE in tali attività, che si collocano in una "zona di mezzo", deve ritenersi comunque prevalente l'attività intellettuale rispetto a quella "materiale" incidentalmente svolta da studi e società di ingegneria, atteso che i dati raccolti tramite le indagini e i rilievi sono serventi alla redazione di elaborati o relazioni.
Sarà nostra cura fornire aggiornamenti a seguito del riscontro dell'INL al quesito posto. (S.S.)