Può ritenersi sussistente un conflitto di interesse ogni volta in cui un soggetto chiamato a svolgere una funzione strumentale all'espletamento di una gara d'appalto (tra cui rientra certamente la predisposizione della documentazione posta a base di gara) sia portatore di interessi della sfera propria o altrui privata idonei ad influenzare negativamente l'esercizio imparziale ed obiettivo delle sue funzioni, creando il pericolo di distorsioni della concorrenza e di violazione del principio di parità di trattamento tra gli operatori economici.
E' quanto ha stabilito l'Anac con il parere di precontenzioso del 30 luglio 2025, n. 320.
Nello specifico era accaduto che in sede di verifica della documentazione amministrativa di due offerenti era stato accertato che il direttore tecnico di uno dei due operatori economici in precedenza aveva svolto il "servizio di progettazione degli interventi di restauro" relativo all'appalto di lavoro chiedendo, al riguardo, se tale fattispecie configuri un conflitto di interesse.
Per l'Authority, in coerenza con la giurisprudenza formatasi sulla precedente legislazione del d.lgs 50/2026 (ex multis Consiglio di Stato n. 9850/2023), l'art. 16 del nuovo Codice chiarisce quindi - con disposizione di ampia portata - che la nozione di conflitto di interessi riguarda tutti i soggetti che "a qualsiasi titolo", intervengono con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni, potendone influenzare, "in qualsiasi modo", il risultato, gli esiti e la gestione e che hanno "direttamente o indirettamente" un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione. Come può evincersi dal suo tenore letterale - precisano i giudici - la norma del codice appalti intende quindi includere nel suo campo di applicazione, ogni situazione di conflitto di interesse che possa minare il trasparente, corretto e imparziale svolgimento della gara, confermando inoltre l'operatività delle sue previsioni anche nella fase esecutiva del contratto pubblico. (A.M.)