Come segnalato (vedi news del 26/03/2021) l'Oice aveva visto accolta una propria istanza di precontenzioso in merito ad un bando in cui si ponevano a carico degli aggiudicatari i cosiddetti "oneri di committenza". Adesso, anche a seguito di tale delibera di riscontro al precontenzioso Oice, l'Anac con l'allegato Comunicato del Presidente del 9 giugno 2021, è tornata ad occuparsi delle criticità quando si introducono clausole nei bandi di gara. Per esempio, nel caso in cui le stazioni appaltanti - anche al di fuori delle specifiche ipotesi previste dalla legge - pongono a carico degli operatori economici partecipanti, con clausole introdootte negli attri di gara, le spese a cui le stesse devono far fronte per lo svolgimento della procedura di aggiudicazione.
Si tratta dei corrispettivi che devono essere versati - dice l'Anac - dalle stazioni appaltanti, quando le stesse scelgono di avvalersi delle prestazioni di altri soggetti che forniscono supporto nelle attività di committenza, mediante la messa a disposizione di infrastrutture informatiche, la consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto e la preparazione delle stesse.
D'altro canto la giurisprudenza amministrativa si è espressa in modo conforme a diverse precedenti delibere dell'ANAC dichiarando illegittime le clausole in questione e quindi i relativi costi sono a carico delle stazioni appaltanti.
L'Autorità ha quindi inteso ribadire che si tratta di clausole illegittime così da scoraggiare l'utilizzo di tali clausole, al fine di evitare l'introduzione di oneri illegittimi a carico dei concorrenti e di prevenire possibili contenziosi. (A.M.)