L'Oice ottiene un importante successo a seguito del precontenzioso avviato con Anac sulla gara pubblicata da Asmel relativa all'affidamento dei servizi tecnici per la progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico. (vedi news del 19/01/2021)
L'Autorità presieduta da Giuseppe Busia, con delibera n. 225 del 16 marzo, ha infatti stabilito che è illegittima la clausola della lex specialis che prevede, a carico del futuro aggiudicatario, sia l'obbligo di pagamento di costi di gestione della piattaforma telematica, sia la previsione, in sede di offerta, dell'impegno al rimborso, qualificandolo come "elemento essenziale dell'offerta", tale quindi da portare ad una eventuale esclusione.
L'Oice aveva contestato la clausola del disciplinare di gara, pubblicato dall'Asmel, che prevedeva, per l'aggiudicatario dell'appalto, l'obbligo di pagare alla società di committenza ausiliaria, prima della stipula del contratto, il corrispettivo dei servizi di committenza e di tutte le attività di gara non escluse dal comma 2-bis dell'art. 41 del D.lgs. n. 50/2016 dalla stessa fornite, cioè una somma pari all' 1% dell'importo a base di gara corrispondente ad € 4.577,06 oltre IVA. L'Oice censurava inoltre la richiesta Asmel di produzione in sede di offerta di un atto unilaterale d'obbligo, la cui mancanza veniva ritenuta causa di esclusione dalla gara.
Nel motivare l'illegittimità della suddetta clausola, l'Autorità ha richiamato la giurisprudenza e le delibere Anac indicate dall'Oice nell'istanza di precontenzioso. In particolare va citato il Tar Campania (n. 1/2021) il quale ha considerato illegittima la richiesta in capo all'aggiudicatario di un corrispettivo per le attività di committenza ausiliarie, trattandosi di costi non ammessi dal vigente codice dei contratti pubblici e di violazione del principio di concorrenza perché "incide sulla libera elaborazione dell'offerta e introduce un costo incomprimibile".
L'Autorità ha inoltre ritenuto la clausola illegittima sia per contrasto con l'art. 41 co. 2 bis del Codice in quanto i costi di gestione della piattaforma telematica non trovano copertura nella normativa vigente, sia per contrasto con l'art. 83 co. 8 del Codice perchè la stessa clausola, che impone ai concorrenti la produzione della dichiarazione d'obbligo, considera la mancata presentazione "causa di irricevibilità delle offerte", configurando quindi una prescrizione a pena di esclusione, al di fuori di quelle già previste dalla normativa. (MCM)
- Rassegna stampa