News Ambiente 12-16 giugno 2023

19/6/2023

Decreto RENTRI - Aggiornamento
Segnaliamo che, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del 4 aprile 2023, n. 59, recante la "disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.", abbiamo attivato i due Gruppi di Lavoro - RENTRI e Transizione Ecologica ed economia circolare - per discutere le principali criticità riscontrate nel provvedimento e coordinare le possibili soluzioni da rappresentare al MASE.

Decreto Siccità - Pubblicata in Gazzetta Ufficiale legge di conversione
Vi informiamo che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 2023, n. 136, la legge del 13 giugno 2023, n. 68, di conversione del D.L. n. 39/2023, recante "Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche" (c.d. Decreto Siccità).
Il provvedimento introduce misure specifiche finalizzate ad aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e a ridurre le dispersioni di risorse idriche, in considerazione delle gravi ripercussioni che la persistente situazione di scarsità idrica potrebbe determinare sul tessuto economico e sociale.
Tra gli obiettivi del decreto vi è quello di velocizzare le procedure autorizzative, rendere più rapida la realizzazione delle infrastrutture idriche e rendere l'azione del Governo e delle Regioni massimamente efficace e più coordinata.
Nel dettaglio, il decreto definisce:
1. disposizioni urgenti per la realizzazione, il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche;
2. misure per garantire l'efficiente utilizzo dei volumi degli invasi per il contrasto alla crisi idrica;
3. vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo;
4. riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo;
5. attuazione degli interventi di manutenzione degli invasi;
6. disposizioni urgenti in materia di fanghi da depurazione;
7. modifiche alla disciplina degli impianti di desalinizzazione;
8. misure per l'istituzione degli Osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici e per il contrasto ai fenomeni di scarsità idrica;
9. misure per il rafforzamento del sistema sanzionatorio per l'estrazione illecita di acqua e per gli inadempimenti nell'ambito delle attività di esercizio e manutenzione delle dighe;
10. piano di comunicazione relativo alla crisi idrica.
Parte integrante del provvedimento è l'Allegato A, relativo all'articolo 7 sul riutilizzo delle acque reflue.
Nello specifico, il decreto prevede:
1. un regime semplificato per le procedure di progettazione e realizzazione delle infrastrutture idriche che rinvia al modello PNRR;
2. specifiche misure per aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e ridurre dispersioni di risorse idriche;
3. l'aumento della resilienza dei sistemi idrici al cambio climatico, che si indicano attraverso:
1. l'aumento dei volumi utili degli invasi;
2. la possibilità di realizzare liberamente vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo entro un volume massimo stabilito;
3. il riutilizzo delle acque reflue depurate per uso irriguo;
4. l'introduzione di notevoli semplificazioni nella realizzazione degli impianti di desalinizzazione.
Al fine dell'attuazione di tali misure è prevista, all'articolo 1, l'istituzione della cabina di regia e la nomina di un Commissario straordinario nazionale per la scarsità idrica al fine di assicurare il coordinamento di tutte le iniziative ed il potenziamento e adeguamento delle infrastrutture idriche.
1. Cabina di regia (art. 1)
La Cabina di regia per la crisi idrica è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di i) indirizzo ii) coordinamento e iii) monitoraggio. La cabina di regia ha il compito di effettuare entro 30 giorni una ricognizione delle opere e degli interventi di urgente realizzazione per far fronte, nel breve termine, alla crisi idrica e, tra queste, quelle suscettibili di essere realizzate da parte del Commissario straordinario nazionale. In caso di ritardi o di altre criticità nella realizzazione di singoli interventi infrastrutturali del settore idrico, la Cabina di regia attiva procedure volte a superare i ritardi o le criticità emerse e può anche nominare singoli Commissari ad acta.
2. Commissario straordinario nazionale (art. 3)
È previsto che sia nominato - entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - un Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica.
Su delega del presidente del Consiglio dei ministri, il Commissario potrà intervenire adottando, in via sostitutiva, gli atti o i provvedimenti o, se necessario, dando esecuzione ai progetti in caso di perdurante inerzia nella realizzazione degli interventi e delle misure elencate da parte dei soggetti responsabili, dando esecuzione ai progetti.
In particolare, il Commissario avrà il compito di realizzare con urgenza gli interventi indicati dalla Cabina di regia e svolgerà ulteriori funzioni, tra cui:
1. la regolazione dei volumi e delle portate degli invasi;
2. la verifica e il coordinamento dell'adozione, da parte delle regioni, delle misure previste per razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi;
3. la verifica e il monitoraggio dell'iter autorizzativo dei progetti di gestione degli invasi finalizzati alle operazioni di sghiaiamento e sfangamento;
4. l'individuazione delle dighe per le quali risulta necessaria e urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi;
5. la ricognizione degli invasi fuori esercizio temporaneo da finanziare nell'ambito delle risorse del "Fondo per il miglioramento della sicurezza e la gestione degli invasi".

3. Semplificazioni
Sono già in vigore, dal 15 aprile scorso, le disposizioni e le semplificazioni disposte dal DL n. 39/2023. In particolare:
1. Manutenzione dighe e infrastrutture idriche
Nell'articolo 4 del testo vengono disposte una serie di semplificazioni per le procedure in merito agli interventi di manutenzione straordinaria e l'incremento della sicurezza e delle funzionalità delle dighe e delle infrastrutture idriche destinate ad uso potabile ed irriguo
L'articolo 4-bis, introdotto dal Senato, prevede criteri semplificati per l'installazione di impianti solari fotovoltaici flottanti: istanza di procedura abilitativa semplificata, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 o di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di rilascio della concessione medesima.
2. Progettazione e realizzazione degli interventi infrastrutturali
Alle opere ritenute urgenti per il contrasto della crisi idrica si applicheranno procedure semplificate e si ridurranno i tempi per le attività di verifica dell'impatto ambientale: in riferimento all'approvazione dei progetti di gestione e quelli previsti per la verifica dei piani di utilizzo, il decreto prevede il dimezzamento dei termini.
Inoltre, in caso di modifiche, estensioni o adeguamenti tecnici finalizzati al miglioramento del rendimento e delle prestazioni ambientali delle infrastrutture idriche, le procedure di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 152/2006 sono svolte mediante la presentazione di apposite liste di controllo, su cui l'autorità competente comunica l'esito delle proprie valutazioni entro 30 giorni indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati alla procedura di VIA.
3. Utilizzo dei volumi degli invasi
Per garantire un efficiente utilizzo dei volumi degli invasi a scopo potabile, irriguo, industriale ed idroelettrico, l'articolo 5 - modificato dal Senato - prevede che il Commissario, d'intesa con la Regione territorialmente competente, provveda alla regolazione dei volumi degli invasi. In particolare, potrà:
1. stabilire volumi e portate derivati dagli invasi, nei limiti delle quote autorizzate dalle concessioni di derivazione e dagli atti adottati dalle autorità di vigilanza;
2. fissare un termine per l'effettuazione, da parte dei concessionari e dei gestori delle infrastrutture idriche, di interventi di riduzione delle perdite delle condotte e delle reti idriche, di interventi di miglioramento della capacità di invaso, inclusi quelli finalizzati a rimuovere le cause delle eventuali limitazioni di esercizio.
Inoltre, il Commissario può anche autorizzare la riduzione temporanea dei volumi riservati alla laminazione delle piene, disposti ai sensi delle disposizioni di Protezione civile, escluse le limitazioni di esercizio disposte per motivi connessi alla sicurezza dello sbarramento o delle sponde.
4. Realizzazione vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo: attività di edilizia libera
L'articolo 6 riguarda la realizzazione di vasche di acque piovane per uso agricolo anche mediante un unico bacino.
In materia di semplificazioni, la realizzazione di vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato non è soggetta a permesso di costruire ma rientra in edilizia libera. Questo quanto previsto dalla nuova lettera e-sexies dell'articolo 6, comma 1, del dpr n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).
5. Sanzioni per l'estrazione illecita di acqua
Rafforzato il sistema sanzionatorio, con inasprimento delle sanzioni pecuniarie, per l'estrazione illecita di acqua e per gli inadempimenti nell'ambito delle attività di esercizio e manutenzione delle dighe.
6. Riutilizzo delle acque reflue
L'articolo 7 disciplina l'utilizzo delle acque reflue depurate in agricoltura, prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio. Sempre con l'obiettivo di fronteggiare la crisi idrica, garantendone una gestione razionale e sostenibile, sono previste semplificazioni anche per le attività di riutilizzo delle acque reflue depurate.
In particolare, è autorizzato fino al 31 dicembre 2023, dalla Regione o dalla Provincia autonoma territorialmente competente, il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio alla data del 15 aprile 2023 (data di entrata in vigore del decreto), nel rispetto delle prescrizioni minime di cui all'Allegato A al decreto e della predisposizione di un piano di gestione dei rischi.
L'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico semplificato, al quale partecipano l'agenzia regionale per la protezione ambientale e l'ASL territorialmente competenti, nonché ciascuna amministrazione interessata.
Entro il 30 settembre 2023, le Regioni potranno intervenire per mettere in efficienza gli invasi esistenti, in particolare attraverso le attività di manutenzione da fanghi e sedimenti.
7. Terre e rocce da scavo
Sono previste semplificazioni procedurali anche per la gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'articolo 8, che interviene per includere nelle attività previste anche la costruzione, lo scavo, la demolizione, il recupero, la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione di opere per la realizzazione degli invasi.
8. Fanghi di trattamento delle acque reflue
L'articolo 9 specifica che, con modifica all'art. 127 del D.Lgs. n. 152/2006, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ma solo alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione.
9. Impianti di desalinizzazione
L'articolo 10, modificato dal Senato, interviene in merito alla disciplina degli impianti di desalinizzazione, che non saranno più soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA). Sarà, infatti, sufficiente la sola verifica di assoggettabilità a VIA per impianti con capacità pari o superiore a 200 litri al secondo.
Inoltre:
1. soppresse le condizioni in presenza delle quali sono ammissibili gli impianti di desalinizzazione destinati alla produzione di acqua per il consumo umano;
2. soppressa la possibilità che gli impianti possano essere realizzati anche con il ricorso a forme di partenariato pubblico privato.
10. Osservatori distrettuali permanenti
L'articolo 11 inserisce, tra gli organi dell'Autorità di bacino distrettuale, gli Osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici e per il contrasto ai fenomeni di scarsità idrica presso ciascuna Autorità di bacino distrettuale, con il compito di monitorare il corretto utilizzo delle risorse.
Tali organi hanno funzioni di:
1. supporto per il governo integrato delle risorse idriche;
2. raccolta, aggiornamento e diffusione dei dati relativi alla disponibilità e all'uso della risorsa nel distretto idrografico di riferimento, compresi il riuso delle acque reflue.
A tale scopo, le amministrazioni regionali, gli Enti di governo dell'ambito, i consorzi di bonifica, le società di gestione del servizio idrico e gli altri soggetti competenti in materia di risorse idriche relative a ciascun distretto sono tenuti a rendere disponibile con continuità e in formato aperto i dati e le informazioni in loro possesso all'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente.
11. Sanzioni amministrative e pecuniarie
Secondo quanto disposto dall'articolo 12, sono previste sanzioni amministrative e pecuniarie per chi deriva o utilizza acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente. Disposta, inoltre, la riduzione di un terzo dell'entità delle sanzioni nei casi in cui sia in corso un iter procedurale autorizzativo o concessorio.
12. Piano di comunicazione relativo alla crisi idrica
È previsto (articolo 13) un piano di comunicazione relativo alla crisi idrica, che ha lo scopo di assicurare un'adeguata informazione ai cittadini circa la situazione di crisi idrica in atto sul territorio nazionale, nonché a garantire ai cittadini e agli operatori di settore le informazioni necessarie sul corretto utilizzo della risorsa idrica.
Come specificato dal Senato, per la predisposizione del piano, sono sentite anche le Autorità di bacino.
4. PNRR e decreto Siccità
La lotta alla Siccità è uno degli obiettivi del PNRR, nella Missione 2, Rivoluzione verde e transizione energetica, Linea 4.3 di Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo. Al fine di aumentare l'efficienza dei sistemi irrigui è previsto un investimento di 880 milioni di euro per:
1. la realizzazione di investimenti infrastrutturali sulle reti e sui sistemi irrigui per consentire una disponibilità maggiore e più costante di acqua per le coltivazioni, aumentando la resilienza dell'agroecosistema agli eventi di siccità e alle situazioni di emergenza;
2. l'installazione di contatori e di sistemi di controllo a distanza, sia sulle reti collettive sia per gli usi privati, per la misurazione e il monitoraggio dei consumi;
3. soluzioni rinnovabili galleggianti per bacini;
4. la riduzione delle perdite;
5. dotare circa un terzo delle aree agricole di sistemi di irrigazione più efficienti (attualmente siamo all'8 per cento).

PNRR: Progetti Faro - pubblicato avviso pubblico Investimento 1.2, Linee A, B, C e D riguardante gli "addendum" agli atti d'obbligo per l'accettazione del finanziamento
Segnaliamo che al seguente link è disponibile l'avviso pubblico riguardante "gli addendum agli atti d'obbligo connessi all'accettazione del finanziamento concesso" per le Linee d'Intervento relative all'investimento 1.2, Linee A, B, C e D, per gli operatori economici beneficiari del contributo previsto dai Progetti "Faro" di Economia circolare del PNRR.
Tutte le ulteriori informazioni sulla modalità di trasmissione degli addendum da parte dell'Amministrazione sono disponibili al seguente link.

DL salva-infrazioni - Testo in GU
Segnaliamo che al seguente link è disponibile il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, c.d. DL "salva-infrazioni", recante "disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano", pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 13 giugno.

Proposta di Direttiva UE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa - Aggiornamento
Segnaliamo che Confindustria sta continuando la sua collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sulla Proposta di Direttiva UE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa in vista del prossimo Consiglio Ambiente che si terrà il prossimo 20 giugno.
A questo proposito, segnaliamo che il posizionamento del MASE risulta allineato con la posizione espressa da Confindustria, vale a dire:
1. standard di qualità dell'aria estremamente ambiziosi. Aspetto, questo, che potrebbe portare molti Paesi, compresa l'Italia, a non riuscire a raggiungere gli obiettivi imposti, con la reale possibilità di apertura di nuove procedure di infrazione. I valori limite imposti, infatti - dimezzati rispetto a quelli vigenti - sono difficilmente rispettabili sull'intero territorio nazionale, e non solamente nel bacino padano. A questo, si aggiunge la difficoltà di dover raggiungere tali nuovi obiettivi in tempi limitati (entrata in vigore standard ambientali prevista per il 2030);

2. per tale ragione, è fondamentale che gli obiettivi imposti dalla nuova direttiva siano realistici, frutto di una valutazione reale della fattibilità dei valori proposti;

3. necessità di introdurre un concetto relativo alla responsabilità condivisa, vale a dire inserire chiaramente nella direttiva che, per il raggiungimento degli obiettivi proposti, è necessario lo sforzo di tutti i Paesi e dell'Unione europea nel suo complesso;

4. al fine di evitare impatti negativi sulle attività industriali derivanti dai limiti emissivi ancor più stringenti posti dalla proposta di direttiva comunitaria e per il conseguimento dell'obiettivo inquinamento zero, risulta necessario focalizzare l'attenzione sulle fonti più impattanti sulla qualità dell'aria, con l'emanazione e attuazione di politiche coordinate che agiscano in modo integrato e con maggiore efficacia sulle fonti e sui settori più impattanti.
Ad ogni buon fine, trasmettiamo nuovamente in allegato il Position Paper elaborato da Confindustria sul tema e trasmesso dal Presidente Bonomi al Ministro Pichetto Fratin.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (Direttiva Green Claims) - Aggiornamento
Lo scorso 22 marzo la Commissione Europea ha presentato le due restanti proposte dell'Agenda europea per i consumatori 2020; tra queste, la Proposta di direttiva sulla fondatezza e la comunicazione di asserzioni ambientali esplicite (Direttiva Green Claims), in allegato. In particolare, secondo la proposta, le aziende che scelgono di presentare una "dichiarazione verde" sui propri prodotti o servizi, dovranno rispettare norme minime su come sostanziare tali affermazioni e su come comunicarle.
Insieme con i Colleghi dell'Area Affari Legislativi e Regionali, Diritto d'Impresa, e ai Colleghi della Delegazione di Bruxelles stiamo seguendo questo importante dossier, al fine di comunicare in maniera efficace i punti prioritari e maggiormente critici al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
La direttiva proposta presenta diversi aspetti critici legati ai temi ambientali, come, ad esempio, quello relativo all'analisi del ciclo di vita (LCA). La proposta, infatti, include una serie di misure e disposizioni volte a promuovere la sostenibilità ambientale dei prodotti; tra le principali caratteristiche vi è l'introduzione dell'analisi del ciclo di vita (LCA) come strumento chiave per valutare e comunicare l'impatto ambientale dei prodotti lungo l'intero loro ciclo di vita. Tuttavia, per quanto riguarda l'attestazione delle asserzioni ambientali (articolo 3 della proposta) vengono utilizzate delle formulazioni poco chiare e, soprattutto, contrastanti. Inoltre, non è chiaro quanto deve essere estesa l'analisi del ciclo di vita e quanto questa dipende dal fatto che l'asserzione ambientale sia una "dichiarazione ambientale generale, autonoma" ("general, stand-alone environmental claim") oppure una "dichiarazione ambientale con una spiegazione" ("environmental claim with an explanation").
Inoltre, non è chiaro in che misura, e a quali condizioni, possono essere pubblicizzati eventuali miglioramenti ambientali che riguardano una parte specifica del prodotto, come può essere, ad esempio, l'imballaggio.
A questo proposito, vi informiamo che abbiamo già coinvolto il Gruppo di Lavoro Transizione Ecologica ed economia circolare per iniziare a raccogliere i primi contributi ed eventuali osservazioni/proposte di modifica al testo della direttiva.

Proposta di Regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili (ecodesign) - Aggiornamento
Segnaliamo che durante la sessione straordinaria della Commissione ENVI del 15 giugno u.s., ha avuto luogo la votazione sulla Proposta di Regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili (ecodesign). A questo proposito, trasmettiamo in allegato una nota di aggiornamento rispetto al testo finale approvato predisposta dai Colleghi della Delegazione di Bruxelles, che ringraziamo.

MASE - Interpello ambientale in ordine all' identificazione del prodotto finito e delle attività di trattamento e trasformazione al fine della definizione delle soglie di assoggettabilità di cui all'allegato VIII alla Parte Seconda del D. lgs. 152/2006
Con nota del 9 giugno u.s il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha risposto all'interpello formulato da Confindustria avente ad oggetto la conferma dell'interpretazione delle definizioni di prodotto finito, trattamento e trasformazione ai fini dell'assoggettabilità o meno ad istanza di AIA.
Nello specifico, nel mese di dicembre scorso, Confindustria ha presentato un interpello al Ministero per avere una conferma in merito alla corretta interpretazione del riferimento al "prodotto finito" per quantificare le grandezze da confrontare con le soglie di assoggettabilità ad AIA di cui all'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e del riferimento ad attività di "trattamento e trasformazione" (nel medesimo allegato).
In riferimento all'istanza in questione, il Ministero ha parzialmente confermato l'interpretazione formulata da Confindustria e, contestualmente, maggiormente dettagliata. In particolare, l'interpretazione di "prodotto finito" proposta (ossia di considerare come prodotti finiti esclusivamente i prodotti destinati al consumatore finale e utilizzabili tal quale) non è stata confermata. Secondo il MASE, infatti, nella definizione di prodotto finito devono essere considerati tutti i prodotti identificati nella specifica categoria di attività di cui all'Allegato VIII del D.Lgs. 152/2006 anche se commercializzati per successive lavorazioni, e non solo per il diretto uso del consumatore finale. In sintesi, quindi, deve considerarsi prodotto finito il prodotto che l'installazione si prefigge di produrre, indipendentemente dal fatto che l'acquirente sia il consumatore finale o meno.
La lettura proposta con il secondo quesito, relativo alla definizione di "trattamento e trasformazione" citata nell'allegato VIII del D.Lgs. 152/2006, invece, è stata parzialmente confermata. A riguardo il MASE conviene che sono da considerarsi attività di "trattamento e trasformazione" tutti quei processi che apportano reali modifiche ed alterazioni sul prodotto, variandone struttura, composizione, consistenza, stato fisico o altre caratteristiche essenziali. Rientrano dunque in questa categoria, oltre ai processi fisici e meccanici, anche i processi chimici e biologici che determinano le caratteristiche essenziali del prodotto; mentre ne sono escluse le attività di mero imballaggio, come anche le altre attività di stoccaggio per maturazione e di classificazione e raggruppamento del prodotto per categoria qualitativa o dimensionale.
In conclusione, stando a quanto riscontrato dal MASE, se la soglia delle quantità di materia soggetta a processi di trattamento e trasformazione (secondo la definizione di cui sopra) che alterano o modificano il prodotto (quali operazioni fisiche, meccaniche, chimiche, biologiche) è inferiore alle 300 ton/giorno di prodotto finito - come sopra definito - non sussiste l'assoggettabilità ad AIA. In caso contrario, viene confermata la casistica di cui al punto 6.4.b.2 dell'allegato VIII e, quindi, l'assoggettabilità ad istanza di AIA.
In allegato l'interpello formulato da Confindustria e la risposta del MASE.

REMINDER: Convegno Appalti Pubblici - 28 giugno 2023 ore 10.00
Per offrire un'occasione di riflessione e interazione tra imprese e Istituzioni, Confindustria organizza il prossimo 28 giugno il Convegno "Il nuovo quadro normativo in materia di appalti pubblici: un cambio di paradigma", con l'obiettivo di analizzare attentamente, sotto diversi profili, la nuova normativa e coglierne prospettive e criticità.
Parteciperanno ai lavori esponenti del Governo, del Consiglio di Stato e dell'ANAC e rappresentanti del mondo delle imprese (vd. programma allegato).
La partecipazione al Convegno è gratuita e l'ingresso è aperto a tutti (nei limiti della capienza della sala). Per partecipare all'evento è necessario registrarsi attraverso la pagina eventi del sito di Confindustria.
Per qualsiasi necessità potete fare riferimento alla Dott.ssa Simona Dotti (s.dotti@confindustria.it

 

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