L'Anac è intervenuta (con comunicato del 10 dicembre) sulla segnalazione Oice - nei confronti del Comune di Cremona per il bando di "affidamento dei servizi di architettura e ingegneria di progettazione per la stesura del progetto definitivo, del progetto esecutivo e per la direzione lavori, relativi agli interventi di adeguamento sismico presso le scuole "Anna Frank" e "Virgilio" - accogliendo nel merito le censure espresse dall'Associazione e richiamando la stazione appaltante ad uniformarsi al contenuto della propria delibera nel prosieguo della procedura di gara.
L''Oice in particolare contestava la richiesta del disciplinare di gara relativa all'espletamento di due servizi di progettazione e due servizi di direzione lavori (in alternativa un servizio di progettazione e uno di direzione lavori), richiamando lo svolgimento di prestazioni su edifici a uso scolastico, pressoché coincidenti con la progettazione oggetto di appalto.
L'Autorità, con la delibera 1.12.2021, condividendo quanto segnalato dall'Oice, ha evidenziato, con riferimento alle Linee guida n. 1 sui servizi di ingegneria e architettura, paragr. 2.2.2.5, che "il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di gara". L'Anac ha inoltre aggiunto, sempre con riferimento alle Linee guida che "per consolidata giurisprudenza, la logica sottesa alla richiesta del requisito del "servizio di punta" è quella di aver svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare. Pertanto, a titolo esemplificativo, nel caso di affidamento della progettazione e della direzione lavori è necessario e sufficiente che il concorrente dimostri di aver espletato, in relazione ad ognuna delle classi e categorie e per gli importi dei lavori indicati, o incarichi di progettazione e direzione lavori, o solo incarichi di progettazione ovvero solo incarichi di direzione lavori".
L'Anac ha quindi ritenuto che le prescrizioni del disciplinare di gara comportino "un aggravamento nell'ambito dei requisiti richiesti, in contrasto con il principio della più ampia partecipazione alle gare pubbliche, la tutela della concorrenza e l'interesse pubblico alla selezione dell'impresa più idonea". La discrezionalità della stazione appaltante nel fissare i requisiti, dice nella delibera l'Anac, trova infatti il limite nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
Con riferimento al limite temporale (10 anni) indicato nella clausola del disciplinare, l'Autorità ha poi citato il bando tipo Anac n. 3 che estende all'intera vita professionale il periodo di riferimento per i servizi significativi da indicare in sede di offerta. Ne consegue pertanto, anche sotto tale aspetto, che "non rinvenendosi nel caso di specie una specifica motivazione" che ammetta le deroghe al bando tipo n. 3 e alle Linee guida Anac, la disciplina di gara non risulta orientata a garantire la massima concorrenza.
Infine l'Autorità ha fatto un breve cenno sulla necessità di frazionare l'appalto in lotti.
A conclusione dell'istruttoria l'Anac ha quindi invitato la stazione appaltante "a voler tener conto per il successivo sviluppo della procedura, di quanto specificatamente dedotto e rilevato e a voler comunicare le valutazioni condotte e le iniziative eventualmente attivate". (MCM)