L'Anac ha comunicato ieri che è istituito l'Elenco delle società di ingegneria operanti in ambito privato, gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'art. 1, comma 148, della legge 4 agosto 2017, n. 12 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza).
L'iscrizione all'elenco ANAC rappresenta un adempimento essenziale per operare legittimamente con i committenti privati (oltre al possesso della polizza Rc e all'indicazione dei professionisti iscritti all'albo).
L'istituzione di tale elenco giunge al termine di un percorso normativo promosso da OICE per risolvere, a vantaggio di tutto il settore dell'ingegneria e architettura organizzata, questioni che da anni venivano strumentalmente poste sulla legittimità dei contratti stipulati con i privati.
Con la legge 124 è stato stabilito, accogliendo le istanze OICE, che"...sono validi a ogni effetto i rapporti contrattuali intercorsi, dalla data di entrata in vigore della legge 266/1997, tra soggetti privati e società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali ovvero informa di società cooperative" e si chiede a tutte le società che intrattengono tali rapporti di iscriversi all'elenco, dichiarando anche se siano già iscritte (per i rapporti con la P.A.) al Casellario delle società di ingegneria. In particolare la legge sulla concorrenza legittima quanto previsto dalla legge n. 266/1997 che aveva abrogato art. 2 della legge 1815/1939 rendendo validi i rapporti delle società di ingegneria in campo privato.
Per accedere all'elenco ANAC occorre collegarsi all'apposito link, poi cliccare sulla voce "consultazioni" del menu e seguire le istruzioni.
E' inoltre necessario dichiarare «che la società è costituita secondo le norme del codice civile e si impegna a stipulare un'assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività oggetto dei contratti sottoscritti con i soggetti privati e che le stesse attività vengono svolte da professionisti iscritti negli appositi albi». Coloro che operano nel mercato pubblico dovranno invece apporre una spunta accanto alla seguente opzione: «la società dichiara che è, altresì, una società di ingegneria di cui all'articolo 46 del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del Decreto 2 dicembre 2016 n.263 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
Nell'area Servizi del portale dell'Autorità è disponibile anche un ‘Manuale per l'utente'. (MCM)