News ambiente 28 agosto - 1 settembre 2023

5/9/2023

RENTRI - Consultazione MASE "Istruzioni per la compilazione" dei modelli di Formulario di identificazione del rifiuto e Registro cronologico di carico e scarico
Trasmettiamo in allegato la comunicazione pervenuta dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica lo scorso 27 luglio riguardante la consultazione avviata sulle "Istruzioni per la compilazione" dei modelli di Formulario di identificazione del rifiuto e Registro cronologico di carico e scarico approvati con Decreto del 4 aprile 2023, n. 59, concernenti l'attuazione del nuovo Registro elettronico per la tracciabilità dei rifiuti - RENTRI -, avente lo scopo di ricevere osservazioni e commenti entro il 5 settembre p.v.. Inoltre, segnaliamo che, al fine di poter analizzare la documentazione con una congrua tempistica, considerata anche la pausa estiva e la chiusura degli uffici delle Associazioni e imprese, abbiamo presentato al Ministero una richiesta di proroga del termine ultimo per presentare osservazioni, inizialmente fissato al 5 settembre, posticipandolo al 5 ottobre p.v..
Confindustria ha interessato il GdL "RENTRI" al fine di elaborare la risposta alla consultazione sulla documentazione posta in consultazione dal MASE che, ad ogni buon fine, trasmettiamo in allegato.

RENTRI - Position Paper Confindustria
Trasmettiamo in allegato il Position Paper che Confindustria ha predisposto con i contributi dei due Gruppi di Lavoro, RENTRI e Transizione ecologica ed economia circolare, in merito al Decreto 4 aprile 2023, n. 59, recante la "disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."

MASE - Interpello ambientale in materia di matrici materiali di riporto
Trasmettiamo in allegato il riscontro fornito dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in merito all'interpello formulato da Confindustria relativamente alle matrici materiali di riporto.
Nello specifico, Confindustria ha presentato lo scorso 17 gennaio al MASE un interpello per avere conferma sulla correttezza della lettura normativa proposta su alcune procedure di bonifica dei siti contaminati e, in particolare, sull'applicazione del dettato normativo dell'articolo 3 del DL 25 gennaio 2012, n. 2 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 28), avente ad oggetto l'interpretazione autentica dell'articolo 185 del d.lgs. 152/200 in materia di matrici materiali di riporto.
Nel merito, con l'interpello Confindustria ha chiesto conferma al Ministro del fatto che:
1. Il test di cessione non è applicabile ai procedimenti pendenti al 22 giugno 2013 e per i quali è gi stato approvato alla medesima data il piano di caratterizzazione;

2. con riferimento ai procedimenti pendenti alla data del 22 giugno 2013 per i quali sia intervenuta l'approvazione del piano di caratterizzazione:

1. che non vada applicato l'art. 3, comma 2, del DL 2/2012 come modificato dal DL 69/2013;
2. che sia applicabile l'art. 3, comma 3, del DL. 2/2012 come modificato dal DL n. 77 del 2021.
In ordine a tali aspetti, il MASE ha confermato il primo punto, mentre, per il secondo, ha evidenziato che, per i procedimenti di bonifica pendenti al 22 giugno 2013, per i quali il processo di caratterizzazione non sia stato concluso alla data di entrata in vigore del DL. n. 77/2021, deve essere applicato l'art. 3, commi 2 e 3, d.l. n. 2/2012, nella versione vigente.
Nell'ambito del procedimento di bonifica, infatti, il MASE ha chiarito che il processo di caratterizzazione può considerarsi concluso:
1. con la conclusione del procedimento di bonifica, nel caso in cui gli esiti della caratterizzazione restituiscano la conformità alle CSC;
2. con l'approvazione dell'analisi di rischio, qualora gli esiti della caratterizzazione restituiscano la non conformità alle CSC.
Al di fuori di questi due casi ai procedimenti di bonifica pendenti al 22 giugno 2013, per i quali il processo di caratterizzazione non sia stato concluso alla data di entrata in vigore del d.l. n. 77/2021, si applica l'art. 3, commi 2 e 3, d.l. n. 2/2012, nella versione vigente. Pertanto, in questo caso, è necessario effettuare il test di cessione per le matrici materiali di riporto.

ISPRA-SNPA: Pubblicate Linee guida per la gestione dei materiali di riporto (MdR) nei siti oggetto di procedimento di bonifica
Segnaliamo che al seguente link sono disponibili le Linee Guida SNPA n.46/2023 per la gestione dei materiali di riporto (MdR) nei siti oggetto di procedimento di bonifica. Nel dettaglio, le Linee Guida individuano un percorso metodologico per l'identificazione e la gestione dei materiali di riporto nell'ambito dei procedimenti di bonifica di cui alla Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/2006 alla luce delle modifiche normative introdotte dalla legge 108 del 29 luglio 2021.

MASE - Interpello ambientale su eventuale assoggettabilità a VIA statale per gli impianti di idrogeno non integrati

Trasmettiamo in allegato il riscontro del MASE all'interpello formulato da Confindustria finalizzato ad ottenere un chiarimento circa l'interpretazione della disposizione introdotta con l'articolo 41 della Legge del 21 aprile, n. 41, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 e, in particolare, per gli impianti per la produzione di idrogeno di cui al (nuovo) punto 6-bis) dell'Allegato II alla parte seconda del d.lgs. 152/2006.Obiettivo dell'interpello presentato lo scorso 10 luglio da Confindustria era quello di ottenere dei chiarimenti circa l'interpretazione della disposizione introdotta con l'articolo 41 della Legge del 21 aprile 2023, n. 41, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023 e la conferma del fatto che, un impianto di elettrolisi isolato, non connesso funzionalmente con altre unità produttive, il cui idrogeno prodotto è destinato ad alimentare macchine poste a valle dell'elettrolizzatore stesso, è soggetto solamente all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e non a VIA di competenza statale.In questo senso, il MASE ha confermato l'interpretazione prospettata, chiarendo che un singolo impianto di produzione di idrogeno verde mediante elettrolisi di per sé non assume le caratteristiche di "impianto chimico integrato", in quanto privo di altre unità produttive affiancate a cui è funzionalmente collegato e pertanto non rientra nel campo di applicazione del punto 6-bis) dell'Allegato II alla parte seconda del d.lgs. 152/2006. L'iter autorizzativo per l'impianto dovrà prevedere l'acquisizione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) statale, in accordo a quanto previsto dall'allegato di riferimento (All. XII alla parte Seconda del TUA) che riporta quali installazioni soggette a detta autorizzazione la più ampia categoria degli "Impianti Chimici", anche per la produzione di idrogeno, ove raggiungano le ivi descritte soglie produttive.

MIMIT - Investimenti sostenibili 4.0: Stanziati 400 milioni per le imprese del Mezzogiorno
Segnaliamo che, a partire dal 18 ottobre p.v., le micro, piccole e medie imprese delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna potranno presentare domanda per le agevolazioni previste dalla misura Investimenti sostenibili 4.0. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha infatti stanziato 400 milioni di euro dal Programma Nazionale "Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale" FESR 2021-2027 per incentivare investimenti imprenditoriali innovativi e sostenibili che facciano ricorso alle tecnologie digitali.
In particolare, i programmi dovranno prevedere l'utilizzo delle tecnologie abilitanti (internet of things, cloud computing, additive manufacturing, big data analytics, robotica avanzata, realtà aumentata, cybersecurity) per l'ampliamento della capacità produttiva, la diversificazione della produzione, la realizzazione di nuovi prodotti o la modifica del processo di produzione già esistente o la realizzazione una nuova unità produttiva.
Le agevolazioni saranno concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato e potranno coprire fino al 75% delle spese ammissibili (macchinari, impianti, attrezzature, opere murarie, programmi informatici e licenze, acquisizione di certificazioni ambientali, servizi di consulenza).
Il decreto direttoriale del 29 agosto (in allegato insieme ai relativi allegati) ha definito l'iter di presentazione per l'accesso alle agevolazioni, che sarà articolato in due fasi:
1. compilazione della domanda per via telematica dalle ore 10.00 del 20 settembre 2023;
2. invio della domanda per via telematica dalle ore 10.00 del 18 ottobre 2023.
Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link.

Direttiva sulle emissioni industriali (IED)- Aggiornamento
Con riferimento alla negoziazione in corso sulla direttiva sulle emissioni industriali (IED), trasmettiamo in allegato gli emendamenti formalizzati dal Parlamento UE lo scorso 11 luglio, unitamente ad una valutazione predisposta da Confindustria con il contributo del Sistema in vista dell'inizio degli incontri tecnici presso il Consiglio UE per l'avvio del cosiddetto trilogo, avvenuto lo scorso 1° settembre.

Fondo Europeo per gli investimenti (FEI) - 50 milioni di euro per il riciclo chimico
Vi informiamo che Il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI), con il supporto del programma InvestEU, ha contribuito con 50 milioni di euro al Circular Plastics Fund di Infinity Recycling, che investe in aziende dedite allo sviluppo di nuovi processi per il riciclo avanzato della plastica, comprese le tecnologie per il riciclo chimico di rifiuti plastici.
In particolare, Circular Plastics Fund si propone di raggiungere una dote di 150 milioni di euro, un terzo dei quali coperto dal FEI, risorse destinate a supportare le società dotate di tecnologie scalabili che necessitano di finanziamenti per l'espansione industriale e commerciale delle loro attività.

CSRD - Pubblicato l'atto delegato sugli standard per la rendicontazione di sostenibilità (ESRS)
Vi informiamo che lo scorso 31 luglio la Commissione europea ha adottato in via definitiva l'atto delegato (in allegato) sugli standard per la rendicontazione di sostenibilità (ESRS, European Sustainability Reporting Standards). Gli ESRS sono stati elaborati dall'organismo tecnico European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e sono costituiti da 12 linee guida non settoriali, che si applicheranno a tutte le imprese che ricadono nel campo di applicazione della Direttiva (UE) 2022/2464 sulla rendicontazione di sostenibilità a partire dal 1° gennaio 2024. L'atto delegato sarà ora sottoposto a un periodo di scrutinio per l'approvazione definitiva da parte di Parlamento e Consiglio europeo. Se non ci saranno obiezioni durante il periodo di scrutinio, l'atto delegato entrerà in vigore entro la fine di dicembre e inizierà ad essere applicato a partire dal 1° gennaio 2024.

SAVE THE DATE: Seminario "Finanza e disclosure ESGs. Soluzioni di sistema per le imprese", Roma, 26 settembre 2023
Segnaliamo che il 26 settembre prossimo, dalle ore 14,30, si terrà a Roma, presso Confindustria (Viale dell'Astronomia 30) un convegno dedicato a fare il punto sull'evoluzione del quadro regolamentare in tema di finanza sostenibile e disclosure ESG.
In occasione del convegno, inoltre, saranno presentate le iniziative tese a supportare le Associazioni del sistema e le imprese nel loro processo di transizione e nel dialogo con il mondo finanziario e con le grandi imprese capo-filiera.
Invieremo al più presto i dettagli per la partecipazione e il programma dell'evento.

ANGA - Deliberazione n.3 (Sessioni straordinarie delle verifiche per responsabili tecnici) e deliberazione n. 4 (Modifica requisiti dispensa responsabili tecnici) del 26 luglio 2023
Vi informiamo che il Comitato Nazionale dell'Albo gestori ambientali ha emanato la delibera numero 3 del 26 luglio 2023 - in allegato - con cui comunica la possibilità per le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo di svolgere delle sessioni straordinarie di verifica per responsabili tecnici, purché la data di svolgimento sia precedente alla data del 16 ottobre 2023 e la domanda di iscrizione alla verifica sia effettuata (esclusivamente per via telematica) non prima del termine di 30 giorni e non oltre il termine di 20 giorni antecedenti allo svolgimento della verifica stessa.
Inoltre, con la delibera numero 4 del 26 luglio 2023 - anch'essa in allegato - l'Albo modifica il comma 5 dell'art. 2 della deliberazione n.6 del 30 maggio 2017, affermando che il legale rappresentante che al momento della domanda è anche responsabile tecnico, ha contemporaneamente e ininterrottamente mantenuto entrambi gli incarichi negli ultimi 5 anni e ha ricoperto il ruolo di responsabile tecnico nel settore di attività oggetto dell'iscrizione per almeno 16 anni, è dispensato dalle verifiche.

 

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