Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha adottato lo scorso 18 novembre 2022 l'allegata circolare n. 973, con la quale ha fornito alcune indicazioni in merito alla determinazione dei corrispettivi dovuti per la progettazione e per la direzione lavori in conseguenza dell'aggiornamento dei prezzi alla luce del Comunicato del Presidente dell'Anac 8 novembre 2022 che ha risposto alla segnalazione OICE del 12 maggio 2022 (per approfondimenti, si veda la news del 14 novembre 2022).
Si rammenta infatti che l'Anac, con il citato Comunicato, ha precisato che le richiese di aggiornamento del computo metrico estimativo di progetto o della contabilità dei lavori presentate dal progettista o dal direttore dei lavori successivamente alla redazione/consegna degli stessi devono qualificarsi quali "attività aggiuntive che devono essere remunerate in modo corrispondente alle ulteriori attività effettivamente svolte".
A fronte di tali precisazioni il CNI, condividendo le precisazioni fornite dall'Anac e riprendendo integralmente le indicazioni operative redatte dall'OICE con la nota sull'adeguamento dei compensi del 21 luglio 2022 (si veda la news del 13 giugno 2022), ha fornito alcune indicazioni tecniche circa le modalità di determinazione dei corrispettivi.
In particolare, il CNI ha chiarito qualora l'aggiornamento dei prezzi avvenga prima dell'aggiudicazione dei lavori, ai fini della determinazione del corrispettivo è necessario applicare sul nuovo importo delle opere le aliquote QbIII.03 "Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi ed eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera" e QbIII.04 "Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma" della Tavola Z-2, D.M. 17 giugno 2016.
Con specifico riferimento alla direzione lavori, inoltre, la circolare specifica che il corrispettivo dovuto per le prestazioni Qcl.01 "Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione" e Qcl.09 "Contabilità dei lavori a misura" e Qcl.10 "Contabilità dei lavori a corpo" deve essere calcolato sul consuntivo lordo, comprendente dunque anche gli incrementi derivanti dall'aggiornamento dei prezzi.
Infine, in merito alle attività di progettazione ulteriori resesi necessarie in ragione dell'adeguamento dei prezzi che siano intervenute durante l'esecuzione del contratto, il CNI ha precisato che il compenso per tali prestazioni aggiuntive deve essere calcolato applicando l'aliquota Qcl.07 "Variante delle quantità del progetto in corso d'opera". (S.S.)