L'Oice ha ottenuto un importante successo a seguito di un precontenzioso avviato con Anac (istanza del 18 maggio 2021) su una procedura negoziata relativa al servizio di coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dei lavori lungo la SS n. 9 "via Emilia" di costruzione della variante di Casalpusterlengo e di eliminazione del passaggio a livello sulla SP ex SS 234 (1° stralcio).
In particolare Oice, a fronte di una procedura che indicava il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso e la riduzione percentuale sull'importo a base di gara (ammontante a 186.000 euro), aveva evidenziato due profili.
In primo luogo, riguardo alla clausola contenente il criterio di aggiudicazione, l'Oice aveva rilevato una violazione dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016 perché l'appalto in oggetto riguarda servizi di ingegneria e architettura per i quali la stessa norma (al co. 3 lett. b) prevede l'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, se di importo pari o superiore a euro 40.000,00 (soglia da intendersi oggi 139.000 a seguito delle modifiche introdotte dal Dl 77/2021, cd. semplificazioni PNRR, convertito in legge 108/2021). A sostegno di ciò l'Oice aveva citato anche il parere Mims n. 757 del 15 ottobre 2020.
Riguardo poi l'applicazione dello sconto in parcella, l'Oice aveva evidenziato che tale riduzione non è più prevista nel mostro ordinamento ed aveva espressamente citato il decreto legislativo 152/2008 (c.d. "terzo correttivo del Codice appalti") che ha abrogato il comma 4 dell'articolo 92 del Codice (all'epoca D.lgs. 163/06), il quale prevedeva il riferimento alla riduzione del 20%, contenuta nella legge 155/89.
L'Anac, con parere n. 49 del 2 agosto 2021, ha accolto integralmente l'istanza Oice ritenendo il criterio di aggiudicazione adottato dalla stazione appaltante in contrasto con la normativa (già citata dall'Oice) in quanto l'art. 95 co. 3 del d.lgs. 50/2016 "tra le ipotesi in cui è obbligatorio l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto qualità/prezzo, annovera espressamente i servizi di ingegneria e architettura".
Anche sulla riduzione dell'importo a base di gara l'Anac ha condiviso l'eccezione Oice affermando che "nel caso di specie la riduzione percentuale del corrispettivo effettuata dalla stazione appaltante sia del tutto priva di giustificazioni e vada, pertanto, considerata illegittima".
Ciò premesso, l'Anas, con lettera del 15 settembre ha informato di avere disposto l'annullamento d'ufficio in autotutela della procedura negoziata, aderendo quindi all'invito dell'Autorità di adottare i conseguenti comportanti per uniformarsi alla delibera di precontenzioso avviato da Oice. (MCM)