L'ottava Commissione Lavori Pubblici del Senato ha emesso il proprio parere alla 14esima Commissione (Politiche Europee) che sta esaminando il ddl europea 2019-2020 (approvato in prima lettura dalla Camera e adesso al Senato) nel quale sono previste alcune modifiche all'articolo 46 nel senso di ammettere (a valle di sentenze della Corte UE) anche onlus, fondazioni e altri soggetti a partecipare alle gare di servizi di ingegneria e architettura.
Su questo tema l'OICE, con il Direttore Generale Andrea Mascolini, è stata già audita dalla Commissione di merito l'11 maggio scorso (vedi news dell'11 maggio - e qui il video) e ha avuto modo di evidenziare la necessità di procedere con modifiche al d.m. 263/2016 dettando regole omogenee rispetto a chi già opera sul mercato (esempio inscrizione al casellario Anac), evitando discriminazioni e assicurando sempre la qualità delle prestazioni.
L'OICE aveva già inviato alla commissione 8a (Lavori Pubblici) del Senato elementi analoghi che sono stati recepiti e risultano adesso formalizzati nel parere reso dalla Commissione alla 14esima Commissione Politiche Europee; questo il testo del parere relativamente alle modifiche all'articolo 46 del codice:
".....- in merito all'articolo 8, comma 1, lettera a), che include nell'elenco degli operatori economici ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria anche altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura e i loro raggruppamenti temporanei, sebbene la disposizione recepisca le indicazioni della giurisprudenza comunitaria e nazionale che ritengono non esaustiva l'elencazione dell'articolo 46 del codice dei contratti pubblici, si ritiene opportuno che la Commissione di merito definisca compiutamente che i requisiti degli altri soggetti ammessi siano i medesimi stabiliti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, n. 263 (Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), al fine di evitare discriminazioni a scapito dei soggetti già identificati dall'articolo 46 citato;
- è altresì necessario che i nuovi soggetti inclusi nell'articolo 46 siano inseriti nel previsto Casellario ANAC, così da consentire alle stazioni appaltanti di verificare se i requisiti minimi per operare nell'ambito della prestazione dei servizi di ingegneria e architettura siano soddisfatti; ....".
Del parere dovrà tenere conto la Commissione Politiche Europee nell'esaminare gli emendamenti presentati (ieri scadeva il termine per la loro presentazione).