Il Tar Puglia, con sentenza n. 625 del 7 aprile 2011, ha stabilito che l'apposizione della firma sul frontespizio dell'offerta non assolve alla funzione di sottoscrizione del documento e comporta l'inammissibilità dell'offerta.
Nella fattispecie, relativa all'affidamento di lavori di adeguamento degli scarichi, la ricorrente chiedeva l'esclusione dalla gara di alcuni concorrenti, tra cui la societ&a...