L'Anac, con l'allegata delibera n. 219 del 10 giugno 2026, ha accolto le osservazioni formulate dall'OICE con un esposto presentato lo scorso mese di febbraio in relazione a 38 convenzioni stipulate da ASSET Puglia ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 con diversi enti pubblici - Comuni e altri soggetti operanti sul territorio - in assenza dei presupposti previsti dalla legge per la deroga alle norme dell'evidenza pubblica.
Si tratta in particolare di una serie di affidamenti diretti di servizi di ingegneria e architettura - finalizzate al supporto tecnico-amministrativo nella progettazione, gestione ed esecuzione di opere pubbliche per la valorizzazione dei rispettivi territori - formalmente qualificati come convenzioni o accordi ai sensi dell'art. 15 l. 241/1990, dell'art. 5 c. 6 d.lgs. 50/2016 o dell'art. 7 c. 4 d.lgs. 36/2023, che nella pratica non prevedono lo svolgimento di attività in collaborazione, bensì un vero e proprio affidamento di servizi dietro il pagamento di un corrispettivo, ancorché qualificato come "rimborso spese".
L'Anac ha condiviso la tesi dell'OICE secondo la quale le convenzioni in esame non possono qualificarsi come accordi di cooperazione tra PP.AA. ai sensi dell'art. 15 L. 241/1990, con conseguente esclusione dell'applicazione dell'art. 7, comma 4, D.lgs. 36/2023, che esclude dall'applicazione del Codice gli "accordi di cooperazione" a determinati presupposti.
Nel caso di specie, secondo l'Autorità difettavano i predetti presupposti attesa l'assenza di un interesse pubblico effettivamente comune, la mancanza di una reale suddivisione di compiti e responsabilità e la previsione di movimenti finanziari qualificabili come corrispettivo e non come mero ristoro delle spese.
Sotto il profilo dell'interesse comune, la delibera evidenzia che le convenzioni esaminate si presentano come convenzioni-quadro di carattere meramente programmatico, riferite a una pluralità eterogenea di servizi, prive di una preventiva individuazione analitica delle attività che concretamente saranno oggetto di collaborazione.
La finalità di attuare processi efficienti di progettazione e gestione delle opere pubbliche è obiettivo comune a tutta la P.A. e non costituisce elemento differenziante idoneo a giustificare l'esenzione dall'evidenza pubblica.
Quanto alla suddivisione di compiti e responsabilità, l'Autorità ha accertato che le attività concretamente svolte dall'Agenzia si sostanziano in prestazioni di servizi tecnici autonome - direzione tecnica e coordinamento, verifica preventiva della progettazione, redazione di bandi e disciplinari, committenza ausiliaria - eseguite in proprio o mediante affidamenti a terzi sul libero mercato.
Tale schema configura un rapporto negoziale sinallagmatico e non un esercizio in comune di funzioni istituzionali condivise, contrariamente a quanto richiesto dalla giurisprudenza amministrativa ai fini dell'operatività della deroga di cui all'art. 7, comma 4 del Codice (CdS n. 5096/2024).
Con riferimento al presupposto della mancanza del corrispettivo, l'Anac ha evidenziato che il meccanismo di remunerazione basato su presunti rimborsi determinati ex post secondo un Regolamento Ristori adottato unilateralmente dall'Agenzia - comprensivo del costo del personale, del personale a contratto e delle spese generali - deve essere qualificato come corrispettivo a tutti gli effetti, che preclude la configurabilità di una cooperazione tra enti pubblici.
Pertanto, in mancanza dei predetti presupposti, l'Anac ha ritenuto che le convenzioni stipulate da ASSET Puglia non possano essere qualificate quali convenzioni ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 bensì come veri e propri appalti di servizi, da affidare pertanto mediante le procedure ad evidenza pubblica previste dal Codice appalti.
l'Anac ha altresì ravvisato due ulteriori profili di criticità negli affidamenti in esame:
In conclusione l'Autorità ha invitato le stazioni appaltanti a verificare la sussistenza di tutti i presupposti fissati dall'art. 7, comma 4 del Codice per il ricorso alle convenzioni di cui all'art. 15 della L. 241/1990, specificando che la carenza anche di uno solo di essi impone il ricorso alle ordinarie procedure di evidenza pubblica, con i conseguenti obblighi di gara e di rispetto delle norme sulla concorrenza nel mercato dei servizi di ingegneria e architettura. (S.S.)