Approvata definitivamente la legge delega per il nuovo codice appalti: lo schema sarà definito dal Consiglio di Stato

15/6/2022

Il Senato ha approvato definitivamente, con 186 voti favorevoli, 32 contrari e un'astensione, nella giornata di ieri il disegno di legge delega al Governo per la riforma del Codice Appalti.
La road map definita dal Governo, sulla scia delle indicazioni contenute nel PNRR è la seguente:
- entro marzo 2023, l'entrata in vigore del o dei decreti legislativi attuativi;
- entro giugno 2023 l'entrata in vigore di tutte le altre normative (primarie, subprimarie, nonché di diritto privato) per la revisione del sistema degli appalti pubblici 8in particolare, quindi, il regolamento del codice che sostituirà la c.s. soft law prevista dal decreto 50/2016);
- entro dicembre 2023 il pieno funzionamento del sistema nazionale di e-procurement.
A tale riguardo va segnalato che oggi, in un'intervista (vedi news di oggi), il Ministro Enrico Giovannini ha ipotizzato che si possa procedere a fare entrare in vigore "parti del codice", in momenti diversi, previo accordo con il Parlamento.
Ciò premesso, la legge delega approvata ieri (si veda l'allegato testo provvisorio inserito oggi sul sito del Senato) contiene al suo interno 31 criteri attuativi che dovranno orientare il Consiglio di Stato, al quale è stata attribuito direttamente dal Governo il compito di redigere lo schema del nuovo Codice, nell'ottica di un'auspicabile semplificazione della disciplina. Sarà interessante comprendere se il lavoro dei magistrati sarà impostato nel senso di un intervento correttivo del codice attuale, ovvero se si procederà ad una totale e ampia riscrittura del testo.
Peraltro, di tali 31 criteri ve ne sono 21 che corrispondono in larghissima misura a quelli indicati nella legge delega n. 11/2016 sulla base della quale fu emanato il Codice attualmente vigente (D.lgs. n. 50/2016). Tra questi si annoverano, a titolo di esempio, il divieto di "gold plating", vale a dire il divieto di introdurre requisiti o procedure ulteriori rispetto a quelli previsti dalle direttive europee, la revisione delle competenze dell'Anac e della disciplina della qualificazione delle stazioni appaltanti, la ridefinizione della disciplina delle clausole sociali, la riduzione dei tempi di gara, l'individuazione delle ipotesi di automatismi nella valutazione delle offerte e delle ipotesi di aggiudicazione al prezzo più basso, la revisione della disciplina delle varianti in corso d'opera e l'individuazione delle ipotesi ove è possibile ricorrere all'appalto integrato.
Diverse sono state le proposte di modifica al testo del disegno di legge delega formulate dall'OICE, tanto in sede di prima lettura al Senato, quanto successivamente in sede di seconda lettura alla Camera. Tra queste, si segnalano in particolare, a partire dalle modifiche proposte dinanzi al Senato e da quest'ultimo approvate:
- la previsione di un regime obbligatorio di revisione dei prezzi, applicabile per far fronte alla sopravvenienza di circostanze oggettive e imprevedibili al momento della presentazione dell'offerta;
- l'applicazione esclusiva del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per i servizi ad alta intensità di manodopera, ai fini della tutela della qualità della prestazione nonché della sicurezza;
- l'Introduzione di un forte incentivo all'utilizzo di procedure di affidamento di accordi quadro, tale da assicurare grande flessibilità alle stazioni appaltanti;
- la revisione del sistema delle garanzie fideiussorie previste per la partecipazione e l'esecuzione dei contratti pubblici, al fine di omogeneizzare la disciplina dettata per i settori ordinari e speciali, indicazione accolta dal parlamento anche per consentire l'ingresso nel mercato delle piccole e medie imprese, che spesso ne sono escluse per la difficoltà di prestare tali garanzie fideiussorie;
- la piena attuazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico e della banca dati nazionale dei contratti pubblici, volta a garantire un controllo più rapido e certo sui requisiti del concorrente, con la previsione del pagamento dei corrispettivi contrattuali anche in relazione "allo stato di svolgimento del servizio".
In sede di seconda lettura, la Camera ha approvato ulteriori emendamenti presentati dall'OICE, di seguito elencati:
- In relazione agli appalti integrati - relativamente a quali era già stato inserito il criterio direttivo consistente nell'individuazione delle ipotesi in cui è possibile farvi ricorso - è stato inserito il principio dell'obbligo di indicare le modalità di corresponsione diretta del compenso al progettista, ovvero della quota del compenso ad esso spettante in considerazione degli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta;
- La previsione del "divieto di prestazione gratuita delle attività professionali", con l'aggiunta della dizione "salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione", non condivisa dall'OICE;
- L'introduzione della facoltà di ricorrere a contratti-tipo predisposti dall'Anac, "sentito il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, relativamente ai contratti tipo di lavori e di servizi di ingegneria e architettura", ai fini della riduzione e certezza dei tempi di gara.

Per il resto la legge delega indirizza il compito del Governo (rectius: del Consiglio di Stato) sulle seguenti linee direttrici:

  • stretta aderenza alle direttive europee (no gold plating) mediante l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione corrispondenti a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse;
  • drastica riduzione e razionalizzazione delle norme, con ridefinizione del regime della disciplina secondaria (Regolamento);
  • riduzione al minimo degli oneri amministrativi e burocratici a carico delle stazioni appaltanti e degli operatori economici;
  • individuazione delle ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere all'appalto integrato;
  • incentivazione all'utilizzo delle procedure flessibili, quali il dialogo competitivo, il partenariato per l'innovazione e le procedure negoziate con bando, per la stipula di contratti pubblici complessi e di lunga durata nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenzialità;
  • riduzione delle stazioni appaltanti e revisione della loro qualificazione;
  • riduzione e certezza dei tempi di gara, di stipula dei contratti e di realizzazione delle opere pubbliche, anche attraverso la revisione e semplificazione della normativa primaria in materia di programmazione, localizzazione delle opere pubbliche e dibattito pubblico;
  • abrogazione elenco commissari e rafforzamento commissari interni;
  • revisione della disciplina sulla programmazione, progettazione (con eventuale riduzione dei liveli) e della verifica dei progetti;
  • semplificazione delle procedure relative alla fase di approvazione dei progetti in materia di opere pubbliche;
  • riduzione degli automatismi nella valutazione delle offerte, ivi compresa ai fini della verifica delle offerte anomale;
  • tipizzazione dei casi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere, ai fini dell'aggiudicazione, al solo criterio del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'offerta;
  • promozione della stabilità occupazionale del personale impiegato e delle pari opportunità generazionali e di genere;
  • razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento dei contratti da parte dei concessionari, anche per introdurre una specifica disciplina relativa ai rapporti concessori riguardanti la gestione di sevizi di interesse economico generale;
  • razionalizzazione, semplificazione ed estensione delle forme di partenariato pubblico-privato, con particolare riguardo alla finanza di progetto;
  • promozione dell'utilizzo dei metodi di risoluzione delle controversie, alternativi a quelli giurisdizionali, anche nella fase di esecuzione del contratto. (A.M.)

 

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