Il Tar Lazio, con sentenza n. 12106 del 21 ottobre 2019, ha dichiarato legittima la revoca di aggiudicazione della gara nel caso in cui si verifichino situazioni che possano compromettere l'affidabilità del concorrente.
Nel caso di specie, relativo a una gara per l'affidamento dei lavori, veniva contestata la revoca di aggiudicazione della gara avvenuta a causa della mancata comunicazione alla stazione appaltante della condanna di un procuratore della società concorrente relativa a un illecito professionale ex art. 80 del codice dei contratti. Tra la sentenza definitiva e la stipula del contratto era infatti stata emessa nei confronti del suddetto procuratore una sentenza non definitiva di condanna di cui all'art. 353 c.p. (turbata libertà degli incanti). Il ricorrente lamentava la violazione e la falsa applicazione dell'art. 80 co. 3 e 5 del Dlgs. 50/2016.
Il Tar ha rigettato il ricorso. Secondo i giudici ‘l'esclusione della concorrente dalla gara trova la propria causa non solo nella ritenuta rilevanza, ai fini dell'art. 80, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 50/2016, della condanna a carico dell'allora procuratore e socio, ma anche nella mancata comunicazione alla stazione appaltante di detta condanna, da parte dell'operatore, che ha impedito alla stessa di valutare consapevolmente l'affidabilità del concorrente'. I giudici hanno inoltre aggiunto che non ‘rileva la circostanza che la sentenza di condanna sia intervenuta nel periodo intercorso fra l'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto, atteso che, per giurisprudenza granitica, i requisiti di partecipazione alla gara devono essere mantenuti dall'impresa partecipante, senza soluzione di continuità, per tutta la durata non solo della procedura di aggiudicazione, ma anche del rapporto con la stazione appaltante'.
Infine il Tar, confermando il corretto riferimento dell'illecito anche nei confronti dei soggetti legittimati ad agire in rappresentanza dell'ente (e non soltanto dell'operatore economico), ha precisato che ‘qualsiasi condotta contra legem, ove collegata all'esercizio dell'attività professionale, è di per sé potenzialmente idonea ad incidere sul processo decisionale rimesso alle stazioni appaltanti circa l'accreditamento dei concorrenti come operatori complessivamente affidabili'. (MCM)