E' stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 276 del 27 novembre 2018 il decreto del Ministero dell'interno 20 novembre 2018 recante "disposizioni urgenti per la città di Genova. Misure amministrative di semplificazione in materia antimafia".
Il decreto nasce in riferimento a quanto previsto al secondo periodo dell'articolo 1, comma 5 del decreto-legge 28/09/2018, n. 109 convertito dalla legge 16/11/2018, n. 130 in cui è precisato che "Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, anche in deroga alle relative norme".
Le semplificazioni sono contenute negli articoli 3 e 4 che qui di seguito riportiamo: "Art. 3. 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 88 del Codice antimafia e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2014, n. 193, il rilascio della co alla consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, di seguito «BDNA», anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito. 2. Quando dalla consultazione della BDNA emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del Codice antimafia, il Prefetto effettua le necessarie verifiche e accerta la corrispondenza dei motivi ostativi emersi dalla consultazione della banca dati alla situazione aggiornata del soggetto sottoposto ad accertamenti. 3. Sulla base degli esiti dell'attività di verifica svolta, il Prefetto rilascia la comunicazione, liberatoria o interdittiva, entro quindici giorni dalla data della consultazione. Art. 4. 1. Il rilascio dell'informazione antimafia si svolge secondo un procedimento articolato in due fasi: la prima, finalizzata all'emissione di una liberatoria provvisoria; la seconda, finalizzata all'emissione del provvedimento conclusivo del procedimento. 2. Il rilascio della liberatoria provvisoria è immediatamente conseguente alla consultazione della BDNA anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, se non emergono nei confronti della sua compagine proprietaria e gestionale le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a) , b) , c) del Codice antimafia. 3. La liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'art. 1, ovvero di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'art. 67 del Codice antimafia, sotto condizione risolutiva e il commissario straordinario per la ricostruzione, oppure il soggetto attuatore, revoca le autorizzazioni e le concessioni o recede dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, qualora il provvedimento conclusivo del procedimento sia interdittivo. 4. Qualora dai primi accertamenti emergano risultanze negative, il Prefetto avvia i necessari approfondimenti volti a verificare l'attualità delle iscrizioni nonché ad accertare i tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi delle lettere d), e), f) dell'art. 84, comma 4, del Codice antimafia. 5. All'esito dell'attività svolta ai sensi del comma 4, entro trenta giorni dalla data della consultazione, il Prefetto rilascia l'informazione antimafia liberatoria ove non risulti confermata l'attualità delle iscrizioni rilevate e non emergano tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata. Il Prefetto emette l'informazione antimafia interdittiva ove risulti confermata l'esistenza anche di una sola delle situazioni automaticamente ostative di cui all'art. 67 del Codice antimafia, ovvero la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo Codice. 6. In tutti i casi in cui sia stata rilasciata una informazione antimafia liberatoria provvisoria, il Prefetto procede agli adempimenti istruttori disposti nell'ambito dell'ordinario procedimento di verifica antimafia e conclude il procedimento emettendo il provvedimento definitivo, liberatorio o interdittivo, entro trenta giorni dalla data della consultazione".