Con la deliberazione 18/1/2017 n. 22, l'ANAC in rettifica di un erroneo richiamo alla legge delega contenuto nelle linee guida 1/2016, ha chiarito che ", la previsione contenuta nella parte III, paragrafo 1, punto 1.3, secondo cui «Nel caso di ricorso alla progettazione interna non potrà essere applicato l'incentivazione del 2%, espressamente vietata dalla legge delega n. 11/2016 (art. 1, comma 1, lettera oo), principio recepito dall'art. 113, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016» deve intendersi sostituita dalla seguente: «Nel caso di ricorso alla progettazione interna non potrà essere applicato l'incentivazione del 2%, espressamente vietata dalla legge delega n. 11/2016 (art. 1, comma 1, lettera rr), principio recepito dall'art. 113, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016. ".