La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1218 del 27 gennaio 2012, ha stabilito che grava sul direttore dei lavori il dovere di garantire il risultato di una regolare realizzazione dell'opera.
Nel caso in questione la Corte ha respinto il ricorso di un professionista condannato al risarcimento dei danni in solido con un'impresa in favore di un condominio per il quale aveva svolto l'incarico di direttore dei lavori di manutenzione. Il condominio riteneva il professionista responsabile per i vizi e le difformità dell'opera appaltata.
I giudici della Corte hanno accolto le motivazioni del condominio precisando che è compito del direttore di lavori ‘l'accertamento delle conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera'. Pertanto, secondo i giudici, ‘l'attività del direttore dei lavori, per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere ed il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa ..... se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati. Pertanto il direttore dei lavori, responsabile tecnico dell'opera e dei tempi tecnici di realizzazione dei lavori, ha la direzione e l'alta sorveglianza dei lavori con visite periodiche nel numero necessario a suo esclusivo giudizio, per accertare la regolare esecuzione dei lavori e per il collaudo dei lavori stessi. Il direttore dei lavori deve, dunque, garantire il risultato di una regolare realizzazione dell'opera'.
In conclusione, nel caso di infiltrazioni dovute alla cattiva esecuzione delle fondamenta e alla cattiva qualità dei materiali impiegati, il direttore dei lavori deve essere ritenuto responsabile per l'omissione dei relativi controlli. (MCM)