L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, nel parere del 20 luglio 2011 n. 137 reso noto in questi giorni, ha affrontato la questione della legittimità della partecipazione ad una gara da parte del progettista che aveva redatto il progetto preliminare posto a base di gara per l'affidamento dell'incarico di redazione del progetto definitivo ed esecutivo di un'opera pubblica. In particolare, per una gara esperita nella vigenza del Dpr 554/99, oggi sostituito dal Dpr 207/2011, veniva eccepita la violazione dell'art. 8, comma 6, DPR n. 554/1999 e dell'art. 90, comma 8 del Codice dei contratti pubblici, in quanto l'aggiudicataria non poteva partecipare alla gara, avendo la stessa redatto il progetto preliminare, sulla cui base i concorrenti erano chiamati a redigere il progetto definitivo ed esecutivo". Al riguardo l'Autorità rileva come sia privo di pregio il richiamo all'art. 8, comma 6, del DPR n.554/1999, in quanto la norma pone il divieto di partecipare agli affidamenti degli incarichi di progettazione per i soli affidatari dei servizi di supporto all'attività del RUP (responsabile unico del procedimento), e tale non è, nello specifico caso in esame, l'aggiudicatario. Ma la vicenda riguardava soprattutto la seconda norma citata, sulla quale di recente (CdS n. 2650 del 3 maggio 2011) il Consiglio di Stato si è espresso nel senso di ritenere la norma anche agli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura. L'Autorità si esprime invece in senso favorevole alla partecipazione del progettista del preliminare alla gara per i livelli progettuali successivi. Il parere precisa che l'unico divieto posto dal legislatore per gli affidatari degli incarichi di progettazione è quello fissato dal'art. 90, comma 8 del Codice che impone a questi ultimi di non partecipare alla gara per l'affidamento dei lavori dagli stessi progettati. Tale disposizione, dice l'Autorità, incidendo sulla partecipazione dei soggetti alle gare e, quindi, sulla libertà di impresa va interpretata "in senso rigoroso, quanto alle ipotesi che possono comportare una incompatibilità, e, conseguentemente, l'esclusione dalla gara" (a tale proposito l'Autorità cita: Cons. Stato, Sez. VI 13.2.2004 n.561, TAR Piemonte, Sez. I, 28.2.2007 n. 882). Ed è proprio in questo passaggio la differenza di interpretazione della norma fra Autorità e Consiglio di Stato del maggio scorso: la prima non ritiene che il divieto (ancorchè operante per il progettista che partecipa ad un appalto di lavori) possa avere una valenza di principio generale estendibile anche a fattispecie diverse da quella presa in esame della norma del Codice, il Consiglio di Stato la ritiene invece espressione di un principio generale e quindi applicabile anche all'interno delle tre fasi progettuali. In ogni caso l'Autorità conclude il parere affermando che in base all'analisi delle disposizioni si può, quindi, evincere che il legislatore ha inteso privilegiare un criterio di continuità nello svolgimento delle varie fasi della progettazione (al riguardo si richiamano le sentenze del TAR Piemonte, sez. I, 5.7.2008 n. 1510 e del Consiglio di Stato,sez. VI, 13.2.2004 n.561),consentendo al soggetto che ha redatto il progetto preliminare di concorrere all'affidamento degli ulteriori livelli di progettazione. Non sussiste, quindi, nel caso di specie l'incompatibilità del progettista del preliminare di partecipare alla gara per le successive fasi progettuali. (A.M.)