Sono state pubblicate le due sentenze del Tar Puglia Lecce, sezione II, del 17 dicembre 2009, n. 417 e 418 che hanno accolto i ricorsi presentati dall'OICE, patrocinata dal Prof. Angelo Clarizia e dall'Avv. Gianluigi Pellegrino, oggetto anche di un intervento ad adiuvandum da parte del Consiglio nazionale degli ingegneri. I ricorsi avevano ad oggetto due provvedimenti della ASL Lecce che affidava all'Università del Salento, in via diretta e quindi senza gara ad evidenza pubblica, due contratti: il primo di importo pari a 200.000 euro per la verifica sismica di diverse strutture ospedaliere, il secondo per la redazione di un progetto definitivo di un ospedale, con un corrispettivo pari a 676.000 euro.
In entrambi i casi il Tar ha annullato le delibere in quanto in violazione delle norme di evidenza pubblica nazionali e comunitarie. In particolare per il primo contratto, di poco inferiore alla soglia comunitaria, i giudici, pur non potendo invocare la violazione della direttiva, rilevano la non conformità alle regole di concorrenza, trasparenza e pubblicità "espressione di un principio cardine della legislazione comunitaria e nazionale per cui l'affidamento diretto è eccezione di stretta interpretazione". Nel caso dell'affidamento di progettazione definitiva, motivato dalla stazione appaltante con riguardo all'articolo 90, comma 1, lettera c del Codice dei contratti pubblici, i giudici bocciano la delibera di affidamento proprio con riguardo alla citata disposizione del Codice; nella sentenza si legge infatti che manca qualsiasi norma di legge che consenta alla ASL di avvalersi di un'altra amministrazione come l'Università. L'esistenza di un mero rapporto convenzionale fra la ASL e l'Università, dicono i giudici, non può consentire in alcun modo di superare le regole del Codice. La difesa della ASL aveva sostenuto che l'esistenza di un rapporto di collaborazione fra ASL e Università escludeva che si potesse applicare il Codice, ma anche su questo punto la sentenza dà ragione alla tesi dell'OICE: non è sufficiente invocare l'articolo 15 della legge 241/90 per legittimare un affidamento diretto. Stesso risultato anche con riferimento alla disposizione del Dpr 132/90 (articolo 66) che consente alle università di svolgere attività di ricerca e consulenza tramite convenzioni con enti pubblici: si tratta di una disposizione ininfluente sia perché questa attività (ricerca e studio) "non sembra comunque potersi ricondurre all'elaborazione di un progetto di un'opera pubblica", sia perché occorre comunque rispettare l'articolo 90 del Codice dei contratti pubblici.
Pertanto sono vietati affidamenti diretti e rapporti convenzionali tesi ad eludere le norme del Codice dei contratti pubblici. (A.M.)