La Corte costituzionale, con sentenza n. 74 del 13 aprile 2018 ha dichiarato incostituzionale il comma 140 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2017 laddove prevede che "nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese".
Si tratta del fondo da 83 miliardi fino al 2030, di cui 15 spendibili già entro il 2020 e per il quale il premier Gentiloni ha emanato un apposito DPCM di ripartizione a settembre 2017 (pari a 46 mld.) , mentre un altro da 36 mld è in attesa del parere del Consiglio di Stato.
La Regione Veneto, nel ricorso, motivava la richiesta di pronuncia sulla costituzionalità della norma della legge di stabilità partendo dall'assunto che gli interventi finanziabili interferirebbero, salvo quello inerente alla informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria, su materie sicuramente di competenza concorrente come la "ricerca scientifica e tecnologica", "grandi reti di trasporto e di navigazione", "governo del territorio", "protezione civile", "edilizia scolastica". In altre parole, per il ricorrente, il comma 140 contemplerebbe "un'avocazione in sussidiarietà della funzione amministrativa e delle modalità di finanziamento relative a materie rimesse alla competenza concorrente delle Regioni", disattendendo tuttavia «i presupposti che soli, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, rendono legittima la suddetta chiamata in sussidiarietà».
Per i giudici "il carattere plurisettoriale del fondo e l'eterogeneità degli investimenti da finanziare non consentono a questa Corte di precisare qui se l'intesa debba essere conclusa con la singola regione interessata o con una delle conferenze menzionate".
Ciò premesso, però, dichiara "l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 nella parte in cui non prevede un'intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale". (A.M.)