Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4526 del 13 luglio 2010, ha riconosciuto il fax quale mezzo legale di comunicazione.
Nel caso di specie un concorrente aveva contestato l'avvenuta comunicazione dell'esclusione dalla gara a mezzo fax in quanto, a causa di un guasto che aveva impedito il funzionamento del fax del concorrente, tale comunicazione era giunta in ritardo rispetto ai tempi necessari per impugnare l'esclusione.
Il Consiglio di stato ha riconosciuto la piena utilizzabilità del fax quale mezzo legale di comunicazione. I giudici hanno altresì ‘attribuito al rapporto di favorevole trasmissione del documento con tale mezzo anche il valore di presunzione semplice, nel senso che colui che ha inviato il messaggio non debba in tal senso fornire alcuna ulteriore prova (C.d.S., sez. VI, 19 giugno 2009, n. 4151), pur dovendo evidentemente tenersi conto dell'eventuale mancata possibile ricezione del fax, allorquando vengano indicate e comprovate specifiche circostanze dalle quali possa ragionevolmente dedursi che effettivamente per un complesso di circostanze di fatto il documento non è stato conosciuto (C.d.S., sez. IV, 29 maggio 2009, n. 3365, fattispecie in cui la sede legale della società interessata, cui il documento via fax era stato inviato, era stata chiusa)'.
Pertanto i giudici, pur riconoscendo validità al fax hanno accolto le motivazioni fornite dal concorrente per la parte relativa al guasto dell'apparecchio fax ricevente, sulla base del fatto che non era stata raggiunta la prova certa ed inequivocabile che la comunicazione sia stata effettivamente conosciuta o fosse comunque conoscibile dalla società concorrente. Ciò che rileva nella fattispecie, secondo i giudici, ai fini della decorrenza del termine decadenziale per l'impugnazione di un atto innanzi al giudice amministrativo, qualora il predetto atto non sia stato notificato, è la sua piena ed effettiva conoscenza, indipendentemente dal mezzo con cui tale conoscenza sia stata acquisita. (MCM)