In un comunicato del Presidente dell'Anac del 13 luglio 2017 l'Autoritá anticorruzione ha fornito alcuni chiarimenti rispetto alla disciplina applicabile agli Ordini professionali in materia di contratti pubblici.
La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri aveva chiesto all'Autorità di chiarire se, ai fini dell'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture, gli Ordini potessero ritenersi tenuti al rispetto dei soli principi indicati nell'art. 4 del d.lgs. n. 50/2016 e non di tutte le disposizioni del decreto 50.
Nell'adunanza del 28 giugno 2017, il Consiglio dell'Autorità ha ribadito che gli Ordini Professionali hanno natura giuridica di enti pubblici non economici e che, in quanto tali, sono anche in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla disciplina di settore per la configurabilità dell'organismo di diritto pubblico.
Secondo l'Autorità, pertanto, tale natura giuridica permette di ricondurre gli stessi nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 50/2016, ai fini dell'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Pertanto nella loro attività contrattuale gli ordini professionali devono applicare integralmente il codice dei contratti pubblici. (AM)