L'Anac, con parere n. 228 del 16 dicembre 2015, ha affermato che nel settore dei contratti pubblici, il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori.
Nella fattispecie il Comune di Vercelli prevedeva nella lettera di invito l'attribuzione all'appaltatore della qualifica e delle competenze di responsabile dei lavori, con riferimento all'art. 2, lettera c) della Direttiva 92/57/CEE del 24 giugno 1992. Tale norma disponeva infatti che il responsabile dei lavori è «qualsiasi persona fisica o giuridica incaricata della progettazione e/o dell'esecuzione e/o del controllo dell'esecuzione dell'opera per conto del committente» e pertanto l'attribuzione al responsabile del procedimento, così come previsto dall'art. 89 co. 1 lett. c del D.lgs. 81/2008, sarebbe stata, secondo la stazione appaltante, in contrasto con le disposizioni comunitarie.
L'Anac ha ritenuto invece che "nel settore dei contratti pubblici, disciplinato dal d.lgs. 163/2006 e dal d.p.r. 207/2010, la normativa di riferimento è chiara nel disporre che il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro". L'Autorità ha infatti specificato che l'art. 10, comma 2 del Dpr 207/2010, prevede che «il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro». (MCM)